divorzio e legge: Il divorzio breve, come ottenerlo
La legge 6 maggio 2015, n. 55, ha rivisto i termini per ottenere il divorzio.
La finalità della riforma è accelerare i tempi in modo che i due coniugi si possano separare e, poi, divorziare in tempi meno lunghi, anche in ragione delle diverse modalità con le quali oggi si può sciogliere il vincolo del matrimonio.
La legge italiana non parla mai di divorzio, parla di scioglimento del matrimonio oppure, se si tratta di matrimonio concordatario, il matrimonio contratto in chiesa secondo il rito cattolico, parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge 1 dicembre 1970, n. 898, ha introdotto il divorzio nel nostro Paese.
Secondo questo provvedimento, il giudice può pronunciare il divorzio quando si è assicurato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita in presenza di una delle cause previste dalla stessa legge.
Secondo il dettato normativo, la richiesta di divorzio può essere presentata da uno dei coniugi in presenza di determinate circostanze.
Quando, dopo la celebrazione del matrimonio, un coniuge è stato condannato in via definitiva, anche per fatti commessi in precedenza, alla pena dell’ergastolo oppure a una pena superiore a anni quindici, o per reati gravi contro la famiglia, o per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
Quando un coniuge è stato assolto per vizio di mente da uno dei delitti previsti sopra, se il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determina l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, oppure è stata omologata la separazione consensuale o si ha separazione di fatto quando la stessa è iniziata almeno due anni prima dell’entrata in vigore della legge del 1970.
Se il procedimento penale intrapreso contro uno dei coniugi per i delitti gravi previsti dalla legge si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciarsi sul divorzio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi.
Quando un coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero un altro matrimonio.
Se il matrimonio non è stato consumato.
Se è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.