
Separazione Giudiziale
La separazione giudiziale è un procedimento con il quale uno dei due coniugi chiede, attraverso un ricorso predisposto da un Avvocato presso il Tribunale competente ad un Giudice di pronunciare una sentenza di separazione.
Nelle separazione giudiziale, che ha in genere una durata superiore all’anno e mezzo, i due coniugi non sono d’accordo nel chiedere la separazione, non sono in grado di regolare i loro rapporti autonomamente e pacificamente, anche per ciò che concerne l’affidamento dei figli , l’assegnazione della casa coniugale e, in generale, le questioni patrimoniali ed economiche.
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La separazione giudiziale si può trasformare in consensuale fino alla precisazione delle conclusioni.
Certo, se sussistono i presupposti si può ottenere la separazione giudiziale in caso di contumacia
Assolutamente si, si procede con la separazione anche il coniuge è irreperibile, viene per questo dichiarato contumace
Assolutamente si, in caso di separazione giudiziale ci si può avvalere del gratuito patrocinio
Le prove ammesse in caso di separazione giudiziale sono le provi orali (testimoni), le prove documentali ( ad esempio fotografie) e le presunzioni
Nella separazione giudiziale la competenza territoriale è la residenza del convenuto
Per difendersi da una moglie infedele bisogno rivolgersi ad una agenzia investigativa specializzata e chiedere successivamente una separazione con addebito.
La separazione giudiziale si svolge presso il Tribunale competente e consta in un prima udienza in cui devono comparire obbligatoriamente le parti. Successivamente si passa al rito ordinario fino ad arrivare a Sentenza.
La separazione consensuale presuppone che ci sia un accordo tra i coniugi che non comporta problemi di allontanamento. Al contrario se si presenta questo problema saremo di fronte ad una separazione giudiziale, con un giudice che provvederà ad allontanare il coniuge.
Si deve istaurare davanti al Tribunale competente una causa per separazione con addebito. Quindi contestualmente alla separazione si possono chiedere i danni morali per il tradimento.
Si può chiedere la separazione con addebito e la condanna al pagamento di un risarcimento per danno.
Si può chiedere la separazione con addebito. Infatti Ogni dipendenza che sia causa diretta della violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 e 144 codice civile, tale da determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, potrà essere fatta valere in un giudizio separativo, ai fini di ottenere l’addebito ai sensi dell’art. 151 codice civile.
La nuova convivenza si può iniziare subito dopo aver concluso la separazione presso il Tribunale competente.
La separazione può comportare ad un risarcimento del danno a favore del coniuge
Nella separazione per colpa bisogna dimostrare che il coniuge sia stato infedele o abbia ingannato l’altro coniuge per ottenere un profitto dal matrimonio
Il pagamento delle spese legali per la separazione giudiziale viene decida dal giudice. Le spese possono essere addebitato ad uno dei coniugi in caso di separazione per colpa mentre generalmente vengono pagate da entrambi i coniugi.
La separazione per colpa può avvenire nei casi di violazione di uno dei casi previsti dall’art. 143 cc:
· fedeltà;
· assistenza morale e materiale;
· collaborazione nell’interesse della famiglia;
· coabitazione
Inoltre può avvenire nel caso di violazione dell’art. 148 cc: Concorso negli oneri” – ossia che entrambi i coniugi devono mantenere la famiglia e i figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Una separazione giudiziale dura circa un anno e mezzo. Dipende comunque dal carico di udienze del Tribunale competente.
Generalmente no: i bambini non vengono tolti alla moglie in caso di tradimento e conseguente addebito per colpa.
Le spese processuali in caso di separazione con addebito vengono pagate dal coniuge a cui viene contestato l’addebito.
Nel caso in cui uno dei coniugi tradisca l’altro, il legislatore prevede la separazione per colpa. Sempre più spesso il giudice riconosce che il “fallimento” del matrimonio sia dovuto al marito/moglie fedifrago al quale viene quindi addebitata la causa della fine del rapporto.


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