L’ Abbandono del Tetto Coniugale e l’ Addebito di Colpa: Per “abbondano del tetto coniugale” si intende il coniuge che si allontana volontariamente dalla casa familiare.

In quali casi la colpa della fine del matrimonio può essere addebitata ad uno solo dei coniugi? Qui una guida completa su cause e conseguenze della separazione con addebito.

L’abbandono della casa familiare mette fine ad uno degli obblighi che il legislatore ha previsto,la coabitazione matrimoniale e che nasce dal vincolo matrimoniale.

Quando il coniuge abbandona senza motivo il tetto coniugale, viene sanzionato con il cosiddetto “addebito”.

Sulla scia di quanto detto sopra, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 509 del 2020 ha confermato sostanzialmente ciò che da anni ormai la giurisprudenza ha consolidato.

L’allontanamento unilaterale di uno dei due coniugi dalla casa familiare comporta, senza giustificati motivi, l’addebito della separazione.

L’onere probatorio della non tollerabilità del matrimonio spetta al coniuge che lascia la casa coniugale.

Solo in questo caso il giudice potrà pronunciare una sentenza di separazione personale tra i coniugi con addebito ad uno di essi. L’addebito della separazione presuppone, quindi, la presenza di una colpa di uno dei coniugi che con il suo comportamento abbia causato una irreversibile crisi matrimoniale.

Quando il matrimonio attraversa una crisi si dovrebbe sempre cercare di dialogare con il coniuge in modo civile, cercando di chiarirsi.

Se il rapporto dovesse risultare irrecuperabile e si pensa di allontanarsi da casa per andare a vivere altrove, si potrebbe violare l’obbligo di coabitazione e subire, in sede di separazione, una pronuncia di addebito.

Questo significa che verrebbe attribuita la colpa per la fine del matrimonio e non si avrebbe nessun diritto all’assegno di mantenimento.

L’allontanamento dalla casa coniugale che avvenga prima della separazione è lecito se è in atto una grave crisi.

Per L’ Abbandono del Tetto Coniugale e l’ Addebito di Colpa, La legge non impone di continuare la convivenza con il coniuge se la situazione matrimoniale è degenerata e non esistono possibilità di recupero.

In presenza di valide motivazioni l’allontanamento dalla casa coniugale è legittimo.

Ad esempio, se un marito violento picchia la moglie, o se c’è molta conflittualità tra i coniugi che potrebbe arrecare danni psichici ai figli.

Quello che viene punito è l’allontanamento definitivo, vale a dire quando il coniuge non vuole ritornare a casa senza avere un motivo giustificato.

Si deve agire con cautela e dimostrare che l’allontanamento è la soluzione migliore perché la convivenza non può più andare avanti.

La scelta di allontanarsi dalla casa coniugale senza giustificato motivo potrebbe fare sorgere una pronuncia di addebito della separazione, che significherebbe attribuire la responsabilità della separazione a carico del coniuge che si è allontanato, che perderebbe il diritto all’assegno di mantenimento, perché il coniuge che decide di andare via di casa con l’intenzione di non ritornare rende impossibile la prosecuzione della convivenza.

Se la fine del matrimonio dipende dall’allontanamento di un coniuge dalla casa coniugale, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, potrà pronunciare una sentenza di separazione con addebito.

L’ Abbandono del Tetto Coniugale e l’ Addebito di Colpa: il vincolo del matrimonio impone ai coniugi il dovere di condividere il tetto coniugale e convivere nella stessa casa, salvo siano presenti altre esigenze, ad esempio di carattere lavorativo.

Secondo la giurisprudenza, per “tetto coniugale”, oltre al domicilio domestico , si deve intendere ogni luogo che può essere identificato come la sede abituale del nucleo familiare.

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