L’assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica che viene decisa del giudice in caso di separazione al coniuge “economicamente più debole”.
Ci sono ovviamente dei presupposti perché si possa ottenere l’assegno di mantenimento, quali ad esempio che non sia stata riconosciuta la separazione con addebito, oppure il coniuge debole non deve avere redditi che già gli consentono il sostentamento.
Inoltre il coniuge obbligato a versare l’assegno deve disporre dei mezzi economici adeguati.
La recente giurisprudenza ha modificato sostanzialmente quanto seguito in questi anni.
I giudici, in determinati casi (ad esempio se si è in età lavorativa) non riconosce più l’assegno di mantenimento per l’ex moglie.
Rimane tuttoggi comunque uno degli argomenti più dibattuti nei tribunali italiani.
L’assegno di mantenimento coniuge è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice (ma può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi) in sede di separazione tra i coniugi e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio. Il d.lgs. 154/2013 ha riformato alcune disposizioni in tema di assegno di mantenimento a favore dei figli. La Legge di stabilità per il 2016 ha inoltre introdotto il c.d. “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”.
L’assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e qualora ricorrano determinati presupposti, nel versamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli (qualora vi siano), per adempiere all’obbligo di assistenza materiale.
Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita (spesso è la moglie a trovarsi in tale condizione, soprattutto quando abbia rinunciato, a beneficio della famiglia, a coltivare le proprie aspirazioni professionali), il giudice può imporre all’altro un obbligo di versare un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro.
Questo assegno, tuttavia, non può essere attribuito al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della separazione, al quale, ricorrendone i presupposti, può essere riconosciuto solo il diritto agli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma di denaro nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento.
Questo assegno, tuttavia, non può essere attribuito al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della separazione, al quale, ricorrendone i presupposti, può essere riconosciuto solo il diritto agli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma di denaro nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento.