La destinazione della casa coniugale è uno dei problemi più spinosi a cui si va incontro in caso di separazione.
In caso di separazione consensuale, con accordo tra i due coniugi, sono quest’ultimi a decidere a chi viene assegnata la casa coniugale, oppure se debba essere venduta per dividere il ricavato.
Qualora invece si fosse di fronte ad una separazione giudiziale, viene deciso dal giudice in un regolare processo.
Attualmente, Secondo consolidata giurisprudenza la casa coniugale viene assegnata al coniuge a cui vengono assegnati i figli, a prescindere da chi sia il proprietario.
Lo scopo dell’assegnazione della casa coniugale è la tutela della prole a cui deve essere garantito di continuare a vivere nelle stessa in modo da non subire ulteriori traumi in corso di separazione.
Diverso è il discorso della separazione della coppia senza figli.
Se la casa è di proprietà di uno dei due coniugi, la casa rimarrà al legittimo proprietario.
Se la casa è in comproprietà si potrà decidere di venderla e dividere al 50% il ricavato.
Il concetto di abitazione familiare ricomprende quell’insieme di beni,mobili ed immobili,finalizzati all’esistenza domestica della comunità familiare e alla conservazione degli interessi in cui essa si esprime e si articola.
Esso si riferisce pertanto all’abitazione in cui i coniugi stabiliscono la sede primaria della compagine domestica prescindendo dal titolo da questi vantato sull’immobile, che può essere condotto in locazione, di proprietà di essi coniugi o anche semplicemente concesso in comodato da soggetti terzi.
La destinazione della casa coniugale diventa ,quindi, il principale strumento attraverso cui i genitori soddisfano le esigenze dei figli atteso che la conservazione e la predisposizione dell’ambiente domestico rientra,comunque, nell’ampio e poliedrico concetto di obbligo di “mantenimento” imposto ai genitori nei confronti dei figli ,ai sensi dell’art. 30 della Costituzione,ancorché nati fuori dal matrimonio.