affido e mantenimento figli: Premetto che ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli in misura proporzionale del reddito percepito.

In caso di separazione il giudice del tribunale competente concede un assegno di mantenimento per ciascun figlio sulla base dei seguenti presupposti:

·         Tenore di vita del minore durante il matrimonio

·         Redditi di ciascun genitore

·         Esigenze minore attuali

·         Permanenza presso ciascun genitore

La riforma del 2006 ha introdotto l’affido condiviso del minore presso i genitori non venendo comunque meno l’assegno di mantenimento.

La Legge 54/2006 disciplina l’affidamento dei figli in caso di separazione.

Il Giudice attraverso la sentenza di separazione decide se affidare il minore ala padre o alla madre oppure optare per un affidamento condiviso.

Il Giudice decide esclusivamente sulla base della tutela degli interessi del minore.

affido e mantenimento figli: Il nostro legislatore dispone che ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.
In caso di separazione, il giudice dispone l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, tenendo in considerazione i seguenti presupposti:

  • attuali esigenze del figlio;
  • tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • permanenza presso ciascun genitore;
  • situazione reddituale dei genitori;
  • valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

Con la legge del 2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non è venuto meno l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono.
Ai fini della determinazione dell’assegno è data dal nostro ordinamento rilevanza agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi e, se necessario, è il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento che uno dei genitori dovrà versare all’altro, valutando la capacità economica e considerando la complessiva consistenza del patrimonio.
Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento può essere modificato o estinguersi mediante apposito ricorso per la modifica delle condizioni di separazione.
Il d.lgs. 154/2013 ribadisce l’obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli.
Nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente, il Presidente del Tribunale può ordinare che parte dei redditi dell’obbligato stesso siano versati all’altro genitore a favore dei figli.