Legge e separazione,
La separazione legale è il provvedimento con cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e stabilisce le condizioni per l’affidamento dei figli minori, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale pagamento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge in favore dell’altro e dei figli.
Esistono due tipi di separazione legale, quella consensuale in cui i coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e quella giudiziale in cui invece questo accordo non c’è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione. Recentemente, con il decreto legge 12.09.2014 n. 132, convertito nella legge 10.11.2014 n. 162 (pdf, 74.76 KB), all’art. 12 del capo III, sono state introdotte novità riguardanti la separazione consensuale, per cui i coniugi che arrivano ad una separazione consensuale possono scegliere di:
- presentare la domanda (ricorso) congiunta al Tribunale, attivando la procedura già regolata dal codice civile, oppure
- intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, secondo le nuove disposizioni della legge
Inoltre, solo per il caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (pdf, 181.73 KB), ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura avanti al’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza.
Nel caso di separazione giudiziale o consensuale (in presenza di figli minorenni, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti) rimangono le indicazioni di legge previste dalla L. 80/2005 (pdf, 426.25 KB)(art. 707 cpc) , che prevede l’assistenza obbligatoria del difensore sia per la separazione consensuale che giudiziale che per il divorzio.
La separazione legale può essere richiesta dall’uno o dall’altro coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente all’educazione dei figli.