La separazione ed il punto di vista dell’ Avvocato, Chiudere l’esperienza matrimoniale di comune accordo, questa è la separazione consensuale.

“Quando i due coniugi sono concordi sull’opportunità di separarsi, possono sottoporre al Tribunale le condizioni del loro accordo, affinché vengano omologate (art. 158 c.c.).”

La separazione è l’atto con cui i coniugi sospendono gli effetti del matrimonio in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
E’ quindi il primo passaggio da affrontare per le coppie sposate che hanno deciso di non stare più insieme.

In Italia esistono infatti due istituti molto diversi tra loro anche se molte persone tendono a confonderli: la separazione ed il divorzio. Per l’appunto la separazione è quell’istituto che permette ai coniugi in crisi di:

  1. cessare la convivenza, andare ognuno per la propria strada, iniziando anche altre convivenze e relazioni venendo meno l’obbligo di fedeltà;
  2. sciogliere la comunione legale dei beni, anche se lo status di coniuge resta tale essendo il vincolo coniugale solo affievolito.
  3. Conservazione del vincolo di solidarietà e dello status di coniugi fino al divorzio.

Il divorzio invece è la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è la fase successiva alla separazione con la quale il matrimonio non produce più alcun tipo di effetto. Va rilevato che, con il divorzio, il coniuge superstite conserva il diritto alla pensione di reversibilità sia che abbia un assegno di mantenimento  che nei casi di separazione giudiziale con addebito.

Secondo il nostro ordinamento, due sono le tipologie di separazione legale, una che prevede l’intervento decisivo del giudice (separazione giudiziale) e l’altra che è fondata sull’accordo dei coniugi (separazione consensuale).