Il divorzio ed il punto di vista dell’Investigatore privato.
SEPARAZIONE – Legittima la “prova” dell’investigatore privato anche se NON AUTORIZZATO.
Il primo aspetto affrontato dalla pronuncia è quello della “attribuibilità della colpa”: argomento sempre molto dibattuto, ed ancora in auge, non ostante le difficoltà connesse alla sua prova, per gli effetti che potrebbe avere suo “accertamento” in merito al successivo regolamento economico tra i coniugi.
Nel caso de quo assistitiamo ad una reciproca richiesta di “addebito della colpa esclusiva”, richesta che il Tribunale rigetta in toto, rintracciando negli stessi scritti difensivi delle parti, l’evidenza di una “crisi coniugale” fondata sul venir meno di un progetto di vita in comune, piuttosto che scatenata da fattori estranei, aventi causa nella responsabilità esclusiva di uno dei due.
Entrambi i coniugi “confessano”, in pratica, il venir meno, lo spegnersi, di una volontà comune di proseguire nella vita matrimoniale, datando questa loro consapevolezza in un periodo di tempo precedente all’instaurarsi del giudizio.
Tant’è che, all’esito della istruttoria non v’è traccia dei motivi giustificanti un “addebito di colpa esclusiva”, né le prove richieste in merito, per le quali l’ammissione è stata replicata anche con le “conclusioni istruttorie”, non essendo state ammesse dal giudice in prima battuta, appaiono al Collegio giudicante in grado di superare l’evidenza di quanto già raccontato dagli atti e dalle parti.
legittima l’acquisizione al processo della “prova” dell’investigatore privato “non autorizzato” solo come testimonianza dello stesso
Sempre esaminando il punto delle prove, il Collegio arriva a formulare una prima specificazione “particolare” : l’inesistenza della “qualifica di investigatore privato professionista” non è causa di inammissibilità delle foto e della dichiarazione testimoniale del medesimo soggetto che ha posto in essere le indagini.
Questo, infatti, ben può essere ammesso come testimone e così consentire l’ingresso delle cose viste (e fotografate) per il tramite della prova orale, espletata all’interno del contraddittorio processuale.
Interessante, ai fini dell’esatta ricostruzione dei limiti dell’ammissibilità al processo di un’attività di indagine investigativa, svolta da un terzo non “investigatore professionista”, è il richiamo testuale che il giudice di Milano opera nella parte motiva della Sentenza in de quo.
Il divorzio ed il punto di vista dell’Investigatore privato, infatti la dichiarazione del teste, così positivamente acquisita, consente al Collegio di ritenere rispettato sia il “principio della oralità della prova” che quello del “contraddittorio” (con la possibilità astratta della prova contraria) e ciò in quanto la decisione non si è formata su di un documento, “relazione inivestigativa”, che sarebbe stato nella sua mera consistenza documentale semplicemente inammissibile, ma si è trasformato, per il tramite del “capitolo di prova teste”, in “fatti e circostanze relative ai fatti di causa, riferite nel corso della istruttoria”.