La separazione per colpa può avvenire nei casi di violazione di uno dei casi previsti dall’art. 143 cc:
· fedeltà;
· assistenza morale e materiale;
· collaborazione nell’interesse della famiglia;
· coabitazione
Inoltre può avvenire nel caso di violazione dell’art. 148 cc: Concorso negli oneri” – ossia che entrambi i coniugi devono mantenere la famiglia e i figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.